Studio Legale Pagano & Partners

Un importante provvedimento del Tribunale di Torino in materia di sovraindebitamento

L’uomo si rivolge allo Studio Pagano & Partners per trovare una soluzione: ha oltre 700mila euro di debiti

Questa storia riguarda un consulente del lavoro che negli anni, a causa anche del divorzio e della crisi pandemica, ha accumulato debiti non più sostenibili.

L’uomo vive in una casa presa in locazione con la moglie e i figli, due nati dal precedente matrimonio e due nati dal secondo matrimonio. Solo uno di loro è maggiorenne ed è economicamente indipendente.
Dato che la moglie non lavora, l’intero nucleo familiare, tranne il figlio più grande, è a suo carico.
Svolge attività lavorativa di consulente del lavoro presso il proprio studio di consulenza.

Per quanto attiene le cause del sovraindebitamento, la condizione di squilibrio ha inizio nel 2014, anno nel quale ha avuto inizio la crisi coniugale con la prima moglie.
È stato, in particolare, costretto a sostenere delle spese economicamente onerose, fra cui i costi relativi all’attività svolta da un investigatore privato per verificare la fedeltà coniugale dell’ex moglie nonché le spese legali per il procedimento di separazione e divorzio. Un totale di circa 50mila euro!
Questi esborsi non gli hanno, di conseguenza, consentito di sostenere anche i costi relativi alla gestione della partita IVA e l’Amministrazione Finanziaria gli ha negato una compensazione, nonostante vantasse un cospicuo credito con Agenzia delle Entrate.

Altra causa di sovraindebitamento è da rinvenirsi nei ritardi dei pagamenti delle prestazioni professionali da parte dei clienti del suo studio e, non ultima, la sospensione delle attività di impresa a causa del COVID 19 determinante anche della sospensione degli incassi.

Il monte debitorio accumulato supera i 700 mila euro.

A fronte della situazione descritta, con il patrocinio dell’Avvocato Monica Pagano, si opta per una delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi: la liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII.

La Liquidazione controllata del sovraindebitato.
Il Codice della crisi riserva la procedura di liquidazione controllata a specifiche categorie. Si tratta del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e della start up innovativa e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.
Sostanzialmente si tratta di una liquidazione giudiziale semplificata che si instaura con ricorso al tribunale competente.
Può essere promossa:
dal debitore, ammesso direttamente alla procedura controllata, o per conversione in tutti i casi di risoluzione o revoca della procedura di sovraindebitamento;
dai creditori, che possono attivare la procedura direttamente anche in pendenza di procedure esecutive individuali, o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento;
dal PM, direttamente quando l’insolvenza riguarda un imprenditore minore o per conversione nei casi in cui la procedura di sovraindebitamento sia stata revocata per frode o inadempimento.
Se è lo stesso debitore ad avviare la procedura deve essere assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi. Esso predispone una relazione che valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione inerente al debitore. La relazione contiene un’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria che ha condotto alla crisi o all’insolvenza.
Se il creditore propone domanda nei confronti di un debitore persona fisica, il giudice nega l’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
La liquidazione comporta la messa a disposizione di tutti i beni del debitore al fine soddisfare i creditori attraverso la distribuzione delle somme ricavate.
Nella liquidazione entrano anche i beni sopravvenuti al debitore nei quattro anni successivi all’apertura della procedura. E’ fatto salvo quanto necessario per un dignitoso tenore di vita del debitore e della propria famiglia, secondo quanto stabilito dal tribunale.
Con la sentenza di apertura del procedimento il Giudice nomina il liquidatore, che generalmente è l’OCC che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda o, in caso di giustificati motivi, lo sceglie nell’elenco dei gestori della crisi.
Il liquidatore giudiziale esercita le azioni di recupero dei crediti, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori.
L’apertura della procedura comporta il blocco di tutte le procedure esecutive e cautelari; gli eventuali giudizi di cognizione sono, su autorizzazione del giudice, proseguiti dal liquidatore.
Con la chiusura del procedimento di liquidazione controllata, il debitore ottiene di diritto l’esdebitazione.
Qualora la procedura non si sia chiusa entro i tre anni dalla sua apertura, l’esdebitazione può essere pronunciata dal tribunale dietro domanda del debitore.

Il cliente dello Studio Pagano & Partners metterà a disposizione dei creditori nella procedura di liquidazione controllata:
• una provvista liquida mensile pari a tutta l’eccedenza detratte le spese per il sostentamento della famiglia per un periodo di 3 anni, presumibilmente pari a € 270,00 euro circa;
• la sua auto del valore attuale pari a € 3.000,00 sottoposta a fermo amministrativo;
• un credito di imposta IRPEF per oltre € 100mila.

Il totale attivo è di circa € 128mila a fronte di un debito di oltre 700mila euro.
A conclusione della procedura di liquidazione, se avrà rispettato quanto disposto dal Tribunale di Torino, l’uomo beneficerà dell’esdebitazione liberandosi dal residuo del debito.

Un ottimo risultato che gli permetterà di iniziare una nuova vita!


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