Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Pavia: beneficia della L. 3/12 un uomo indebitatosi perché rilasciava garanzie fideiussorie per il figlio

Verserà mensilmente alla procedura la somma di € 400,00 per 4 anni

Il cliente dello Studio Pagano & Partners è divorziato e attualmente convive con un’altra donna che fino a pochi mesi fa, prima del licenziamento causato da gravi problemi di salute, era operaia nel settore delle spedizioni.

E’ dipendente di una S.r.l. in qualità di operaio ma avendo raggiunto la soglia dell’età pensionabile, a fine anno potrà decidere se continuare o meno a lavorare. Dal 2008 in ogni caso percepisce una pensione dall’INPS dalla quale viene detratto, dal 2011, il quinto a favore di un istituto di credito nonché altre somme per la restituzione di un prestito contratto nel 2015. L’uomo ha inoltre chiesto un finanziamento per l’acquisto dell’auto.

Le somme che mensilmente vengono da lui versate ammontano a poco meno di € 1.000,00. A ciò si aggiunga che, per i problemi di salute della compagna e le eventuali spese mediche improvvise, l’uomo è costretto ad accantonare la somma annuale di € 800,00.

Anche se, come visto, il cliente ha stipulato negli anni contratti di credito al consumo e di cessione del quinto della pensione, le cause che lo hanno portato a sovraindebitarsi, sono fondamentalmente da attribuirsi alla garanzia prestata in relazione al finanziamento del mutuo stipulato dal figlio per l’acquisto dell’immobile di abitazione (fino alla concorrenza della somma di € 80.000,00), poi sottoposto ad esecuzione forzata ed aggiudicato all’asta. Oggi il figlio ha intrapreso, come il padre, una procedura ex L. 03/2012 per addivenire all’esdebitazione nei confronti dei creditori.

Ulteriore concausa del sovraindebitamento è stato l’aver contratto altri due finanziamenti, la cui provvista è stata destinata all’aiuto economico del figlio.

Concludendo l’uomo si è indebitato per oltre € 115.000,00 per sostenere economicamente il figlio.

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Il patrimonio che verrà liquidato nei 4 anni di durata della procedura consisterà in:

– una provvista mensile di € 400,00, che è l’importo che residua dalla somma dell’unico stipendio al netto delle spese necessarie per il sostentamento quotidiano e, pertanto, rappresenta il massimo sforzo finanziario sostenibile;

– l’ automobile dell’uomo, salvo approfondimento del liquidatore con riguardo a una posticipazione della sua liquidazione e agli effetti di detta posticipazione sul valore di realizzo.

 


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