Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Brescia. Provvedimento in favore del cliente sovraindebitato: il giudice dispone la liquidazione del patrimonio con soddisfazione dei creditori chirografi in misura pari all’11.40%.

Prima di analizzare il provvedimento adottato dal Giudice, occorre delineare alcune caratteristiche degli organismi di composizione della crisi (OCC), al fine di fornire maggiore chiarezza.

Il d.m. 24 settembre 2012 n. 202, Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2015 introduce la procedura di sovraindebitamento, uno strumento finalizzato a risolvere le situazioni di insolvenza di tutti coloro che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.

La disciplina del sovraindebitamento, nel caso di specie, interessa la crisi del debitore civile: tale normativa permette a questi soggetti di usufruire di un utile strumento per affrontare e, trovare una soluzione allo stato di indebitamento. Si tratta di una procedura di ristrutturazione dei debiti destinata ai privati, alle piccole imprese non fallibili, ai professionisti e ai fideiussori/garanti, ovvero coloro che non possono servirsi delle previsioni normative sancite dalla legge fallimentare, ritenuti meritevoli – in presenza di determinati requisiti – di accedere alla procedura.

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Tale procedura, perciò, rappresenta uno strumento di agevolazione dello sviluppo non solo delle imprese, ma che coinvolge tutta l’economia.

La previsione dell’OCC, rappresenta una delle disposizioni più significative della normativa. L’OCC può essere definito come un ente terzo, imparziale e indipendente, al quale i debitori legittimati possono rivolgersi al fine di far fronte alle difficoltà debitore sorte con i propri creditori.

Caratteristica necessaria per poter usufruire di tale procedura, è lo stato di “sovraindebitamento”. La legge definisce il sovraindebitamento come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Analizzando il provvedimento in questione, il cliente, giunto a conoscenza della possibilità di avvalersi di tale organo, si rivolge allo Studio Legale Pagano & Partners, al fine di poter accedere a tale procedura e di trovare, quindi, una soluzione concreta alle sue problematiche.

Le ragioni di tali richieste derivano dal fatto che, in seguito ad alcune vicende spiacevoli, il soggetto si trova ad affrontare una perdurante situazione di difficoltà economica.

Risulta opportuno specificare che tale problematicità, dovuta soprattutto all’impossibilità di onorare i debiti contratti con gli istituto di credito, non dipende dalla volontà del cliente. Infatti, ad oggi, il soggetto ha onorato parzialmente i suoi debiti, però lo stesso si trova a dover affrontare tutte le spese necessarie al sostentamento della famiglia e, a dover far fronte mensilmente al pagamento dei finanziamenti contratti.

A fronte della drammatica situazione in cui verte, e a fronte dell’impossibilità di onorare ed eliminare la propria posizione debitoria, con apposito atto e tramite l’ausilio degli Avvocati Matteo Marini e Laura Girelli, il cliente intende far ricorso alla procedura di sovra-indebitamento chiedendo, nello specifico, che venga disposta la liquidazione del suo patrimonio, nonché l’interruzione e la sospensione non solo di tutti i contratti di finanziamento, ma anche di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere nei suoi confronti.

Tale richiesta è caratterizzata dai requisiti necessari previsti dalla legge; infatti, l’istante:

  • non può essere assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;
  • non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012;
  • non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 R.D. 16.03.1942 n.267, in quando persona fisica/consumatore che non ha mai svolto attività d’impresa;
  • versa in una situazione di sovraindebitamento di squilibrio finanziario sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti, quanto piuttosto per cause indipendenti dalla sua volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili.

Con la finalità di valutare l’attuabilità di tale procedura, il Tribunale di Brescia, con il relativo provvedimento, procede alla nomina dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Successivamente, dopo vari incontri tra i professionisti incaricati – al fine di raccogliere tutta la documentazione contrattuale propedeutica alla procedura – è stato predisposto dai difensori apposito ricorso con allegato piano di liquidazione validato e certificato dall’OCC nominato dal Giudice.

Il Giudice, verificata la validità del piano predisposto nonché la fattibilità dello stesso, dispone che – in sostituzione di tutti i debiti che precedentemente facevano capo al cliente – tenuto conto della situazione economica del cliente, quest’ultimo corrisponda alla procedura unicamente la somma mensile pari ad euro 200,00.

Oltre a ciò, con il medesimo provvedimento, il Giudice dispone come sotto pena di nullità non possono essere iniziate o perseguite azioni cautelari od esecutive…”nonché, quindi, la sospensione immediata delle esecuzioni pendenti e la sospensione/interruzione immediata di ogni ulteriore contratto di finanziamento in essere. Il medesimo Giudice ordina poi che, a cura dell’OCC, ed entro 30 giorni, avvenga la pubblicazione presso il maggiore quotidiano a tiratura locale.

Tale provvedimento è decisamente significativo perché dimostra come la Legge 3/2012 – se correttamente azionata con l’ausilio di professionisti del settore – permette al privato/consumatore, vessato dai debiti contratti negli anni e in situazione di sovraindebitamento, di trovare una soluzione definitiva che permetta, attraverso il versamento di somme proporzionali alle proprie possibilità, di estinguere interamente il proprio debito giovandosi, al termine della procedura, dell’esdebitazione.

Quindi, nel caso concreto, il piano – predisposto dagli Avv.ti Marini e Girelli e validato dal Giudice delegato – prevede il soddisfacimento dei debiti contratti dal consumatore nella ridottissima percentuale dell’11,40%.

Perciò, a fronte della corresponsione di flussi di 200,00 euro mensili, derivati dallo stipendio del debitore, quest’ultimo, in 5 anni, avrà la possibilità di estinguere interamente e definitivamente il proprio complessivo debito.

Trovate il provvedimento in allegato.

Dott.ssa Irene Giorgi                                                        Avv. ti Monica Pagano, Matteo Marini e Laura Girelli


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