Studio Legale Pagano & Partners

Tribunale di Brescia: aperta la procedura liquidatoria a favore di un uomo divorziato la cui ex moglie aveva già ottenuto il medesimo provvedimento

Entrambi clienti dello Studio Pagano & Patrners, l’uomo si era indebitato per circa cinquecentomila euro.

Uno stato di sovraindebitamento che ha la sua origine nel 2007, a causa dell’insufficiente capacità reddituale  determinata dalla separazione seguita dal divorzio dalla moglie.

Entrambi, nel 1999 stipulavano un mutuo fondiario per l’acquisto della loro casa, poi estinto nel 2005 tramite altro mutuo fondiario (sempre cointestato) per un importo di € 150.000,00 utilizzato per estinguere anche altri debiti pregressi e a garanzia del finanziamento veniva iscritta ipoteca sull’immobile di loro proprietà per € 375.000,00

Fino alla separazione del 2006 i coniugi riuscivano a far fronte alle obbligazioni assunte (rate del mutuo, rate finanziamento per acquisto auto, auto in leasing per l’attività imprenditoriale del marito) tuttavia, successivamente, l’uomo iniziava ad avere difficoltà economiche.

Infatti, oltre al mantenimento dell’ex moglie e dei due figli (inizialmente € 1.000,00 mensili) doveva affrontare ulteriori spese come la locazione dell’appartamento e ovviamente la rata,  anche solo in quota, del mutuo gravante sull’ ex casa coniugale, contratto insieme alla ex moglie, coobbligata e proprietaria al 50% dell’immobile, non godendo purtroppo di un reddito stabile, essendo all’epoca agente nel settore leasing.

I debiti così si cumulavano fino a raggiungere l’esorbitante somma di quasi mezzo milione di euro: al mancato rimborso delle rate del mutuo fondiario si sommavano importanti pendenze nei confronti dell’erario.

La Banca creditrice, stante il mancato pagamento delle rate di mutuo, risolveva il contratto e agiva esecutivamente sull’immobile di proprietà di entrambi i coniugi, ad oggi già aggiudicato.

 

I clienti si sono quindi rivolti allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

L’uomo, quindi, che attualmente svolge l’attività di agente plurimandatario per conto di una s.r.l., mette a disposizione dei creditori:

  1. entro un anno dall’apertura della procedura, parte di una somma ereditata, per un totale di € 3.000,00
  2. Ogni anno, successivamente alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi relativo al periodo di imposta precedente, l’eccedenza fra € 1.200,00 e il suo reddito, al netto di quanto già versato durante il periodo di imposta oggetto di dichiarazione, delle spese fisse per esigenze familiari e delle imposte e contributi previdenziali.
  3. una provvista mensile di € 100,00 per quattro anni per complessivi €. 4.800,00, distribuita in n. 12 versamenti annuali.

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