Studio Legale Pagano & Partners

Sovraindebitamento – il tribunale di Lodi sospende l’esecuzione ex art. 623 cpc il giorno stesso dell’asta.

I clienti si rivolgono agli studi Studio Pagano & Partners e Riccio-Griffo & Partners Danilo Griffo per trovare una soluzione alla propria situazione debitoria.

I clienti si rivolgono agli studi Studio Pagano & Partners e Riccio-Griffo & Partners Danilo Griffo per trovare una soluzione alla propria situazione debitoria.

La situazione ricostruita dai legali era molto complessa: l’esposizione debitoria dei clienti, seppur per colpe a loro non imputabili, era di gran lunga superiore rispetto ai beni di proprietà. Inoltre, trovandosi la procedura esecutiva in fase già avanzata, i tempi di intervento si palesavano come estremamente ridotti.
A fronte di tale drammatica situazione, dopo aver studiato con urgenza il caso e verificato la sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti dalla normativa di riferimento, con apposito atto redatto dagli avv.ti Monica PaganoDanilo Griffo e Matteo Marini, e grazie alla competenza dell’avv.Laura Girelli dello Studio Pagano – che ha steso in una seconda fase a quattro mani con l’OCC il piano di ristrutturazione-, i clienti ricorrono alla procedura di sovra-indebitamento chiedendo che venga disposta la liquidazione del suo patrimonio, nonché l’interruzione e la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere nei suoi confronti.

Tale richiesta è caratterizzata dai requisiti necessari previsti dalla legge; infatti, gli istanti:
– non possono essere assoggettati a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;
– non hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012;
– non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 R.D. 16.03.1942 n.267, in quando persona fisica/consumatore che non ha mai svolto attività d’impresa;
– versano in una situazione di sovra-indebitamento di squilibrio finanziario sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti, quanto piuttosto per cause indipendenti dalla sua volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili.

Al fine di valutare l’attuabilità di tale procedura, il Tribunale di Lodi, con il relativo provvedimento, procede alla nomina dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Successivamente, dopo vari incontri tra i professionisti incaricati – al fine di raccogliere tutta la documentazione contrattuale propedeutica alla procedura – viene predisposto dai difensori apposito ricorso con allegato piano di liquidazione validato e certificato dall’OCC nominato dal Giudice.

Il giudice del Tribunale di Lodi, il giorno fissato per l’asta:
– verificata la validità del piano predisposto nonché la fattibilità dello stesso tenuto conto che: “parte ricorrente si trova in stato di sovra-indebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il patrimonio e la complessiva esposizione debitoria”;
– verificata la completezza ed esaustività di tutti i documenti allegati dagli avvocati: “sono stati depositati tutti i documenti elencati all’art. 9 comma 2 e 3 Legge 3/2012”;
– tenuto, altresì conto che: “la relazione è analitica, esaustiva e coerente, e dunque rispettosa dei principi che ne governano la redazione”
Dispone l’apertura della fase di liquidazione e che: “non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive…” .

Avvertito tempestivamente – in quanto l’asta era fissata il giorno stesso in cui il Giudice delegato aveva provveduto con l’apertura della fase di liquidazione – il Giudice dell’esecuzione, preso atto di quanto statuito: “visto l’art. 623 cpc sospende la procedura esecutiva in corso”.

Provvedimenti di questo tipo dimostrano come la legge n. 3/2012 sia uno strumento efficace per i privati che hanno nel tempo contratto debiti e non riescono più a onorarli. Infatti, se correttamente avviata da professionisti del settore, attraverso tale procedura, si può ottenere, come nel caso di specie, la sospensione della procedura esecutiva pendente affinché, attraverso la messa a disposizione dei beni del debitore, siano soddisfatti tutti i creditori e vengano estinti interamente e definitivamente i debiti.

Trovate in allegato il provvedimento.


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