Studio Legale Pagano & Partners

Le difficoltà lavorative e la malattia di una parente hanno causato il sovraindebitamento

Il Tribunale di Bologna apre la procedura liquidatoria a favore di un uomo assistito dal nostro Studio

L’uomo è celibe e non ha figli.

Anche se oggi vive in una casa in locazione e lavora a tempo indeterminato in una S.p.A. avendo a disposizione un’automobile aziendale, la vita per lui non è stata sempre facile.

Nel 2008, quando la crisi economica dilagava nel mondo, l’uomo perdeva il lavoro. Una situazione che degenerava con il passare del tempo perché, nonostante non ci fosse più uno stipendio, le spese continuavano ad aumentare, sia per lui che per l’allora compagna, anch’essa senza occupazione.

Oltre a ciò doveva provvedere ad aiutare economicamente la madre, la quale, in cerca di lavoro, si era spostata in città.

In quel periodo, benché l’uomo cercasse insistentemente lavoro, tutte le posizioni che riusciva a ricoprire erano poco stabili, perlopiù con contratti a tempo determinato e decisamente poco remunerative.

Ciò lo costringeva per un certo periodo a trasferirsi a Cosenza, la sua città d’origine, sperando di trovare nuove opportunità. Purtroppo la scelta non si rivelava risolutiva.

Qualche anno dopo, perdipiù, si manifestavano problemi che andavano ad aggravare la situazione già precaria dell’uomo, anche a livello psicologico: la sorella, dopo il parto, veniva attinta da una grave ischemia con conseguente paralisi di una parte del corpo.

Toccava a lui occuparsi della sorella, essendo i genitori impegnati con la neonata nipote. Gli era così preclusa la possibilità di cercare nuovi sbocchi professionali.

Guarita la sorella, decideva di tornare a Bologna e nel 2015 trovava finalmente un impiego più redditizio che tuttavia non gli consentiva di ripianare i debiti contratti durante il periodo di stallo lavorativo.

I creditori decidevano di agire pignorandogli lo stipendio. Lui perdeva il lavoro e poi finalmente, a seguito di numerosi colloqui in modalità telematica essendo già in tempo di pandemia, otteneva il lavoro che svolge ancora oggi molto più soddisfacente dei precedenti. Tale posizione lavorativa, in ogni caso non ha cancellato l’enormità del debito contratto, pari a circa € 175.000,00.

Tra i creditori principali l’Agenzia Entrate Riscossione creditrice di circa € 150.000,00.

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

 

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Nella procedura liquidatoria, della durata minima di 4 anni l’uomo mette a disposizione dei creditori

  • una provvista liquida mensile da € 650,00, per un totale di € 31.200,00.

 

Una volta terminata la procedura di liquidazione l’uomo potrà liberarsi definitivamente da tutti i debiti lasciandosi alle spalle tutti i sacrifici del passato.


Clicca qui per leggere il provvedimento