Studio Legale Pagano & Partners

La prescrizione del credito contributivo dell’associazione cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (C.N.P.R.) è regolata dalla L. 335/95: prescrizione quinquennale.

Sentenza del Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro – del 9 ottobre 2015

In materia di prescrizione degli obblighi dei ragionieri con la C.N.P.R. il termine entro cui la Cassa può esigere il pagamento del contributo previdenziale è di cinque anni.

Nella fattispecie, a un ragioniere era stato notificato un decreto ingiuntivo con il quale gli si ingiungeva il pagamento di somme ingenti di denaro per non aver provveduto al pagamento dei contributi dovuti alla C.N.P.R. in relazione a numerosi anni.

L’Avv. Monica Pagano, investita del mandato, in sede di opposizione al suddetto decreto, eccepiva la prescrizione quinquennale dei diritti fatti valere dalla Cassa, considerata la tardività della comunicazione valevole ai fini dell’interruzione della stessa. In particolare, l’atto difensivo rimarcava il dato normativo di cui  all’art. 3, comma 9 della l. n. 335/95: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza scoiale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso di .. cinque anni”.

Inoltre, con le note autorizzate, replicando alla difesa avversaria, incentrata sull’omessa comunicazione dei dati reddituali all’Ente, l’attore in opposizione, ribadiva quanto già sostenuto facendo leva, altresì, sull’art. 46 del vigente regolamento di esecuzione dell’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali a mente del quale “per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre .. in caso di mancato inviodal termine fissato per la relativa effettuazione”.

La sentenza de qua accoglie parzialmente le istanze attore, revocando il decreto ingiuntivo.

Specificamente il Giudice, come sostenuto dal ragioniere, conferma l’applicabilità al caso di specie dell’art. 3, comma 9 della l. 335 citata (quindi, prescrizione quinquennale) e, in relazione all’omessa comunicazione dei dati reddituali, riprendendo l’art. 46 del citato regolamento, afferma che “termine per l’effettuazione” è da considerare quello eventualmente fissato dalla Cassa per l’effettuazione dell’invio con riferimento allo specifico debitore”.

Conseguentemente, il Giudice distingue i crediti prescritti e quelli ancora non prescritti, utilizzando quale spartiacque la comunicazione che già la difesa attorea aveva considerato come interruttiva della prescrizione.     

Alcuni punti del provvedimento in oggetto:

  • “Per quanto riguarda la durata della prescrizione alla fattispecie si applica l’art. 3 l. 335/1995, ai sensi del c. 9 del quale “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di.. cinque anni..”
  • “(..) la Cassa, resasi conto della omissione (..) avrebbe potuto attivarsi per acquisire le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari (..)”
  • “In assenza di atti interruttivi fino alla successiva comunicazione (..) i crediti relativi agli anni in questione sono prescritti”

La sentenza pronunziata dal Tribunale di Bergamo il 9 ottobre 2015 ha, in buona sostanza, accolto – seppur parzialmente – le difese attoree di cui all’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.

Dott.ssa Irene Giorgi                                          Avv. Monica Pagano


Clicca qui per leggere il provvedimento