Studio Legale Pagano & Partners

Il Tribunale di Vercelli applica la legge “salva-suicidi” ritenendo non opponibili alla procedura le cessioni del quinto

Lui insegnante divorziato, lei pensionata ha sempre cercato di sostenerlo economicamente

Una famiglia composta dall’uomo, la madre di lui, la sua compagna e i due figli minorenni (uno nato dal precedente matrimonio di lui), indebitatasi principalmente per le difficoltà di lui a pagare le rate del mutuo stipulato per acquistare la prima casa quando era sposato.

L’uomo oggi è insegnante assunto a tempo indeterminato ma dal suo stipendio viene ogni mese detratto il 1/5 dello stipendio. Essendo divorziato, versa altresì una somma a titolo di assegni familiari.

La madre è pensionata e dalla sua pensione viene detratto il 1/5.

Vivono nella casa acquistata dalla compagna ed è solo lei a versare le rate del mutuo.

Le difficoltà iniziavano per l’uomo allorquando, ancora sposato, veniva per lui meno la possibilità di pagare le rate del mutuo stipulato per l’acquisto della casa di abitazione.

La banca sottoponeva l’immobile ad esecuzione forzata e veniva quindi aggiudicato all’asta.

Contribuivano anche a causare il sovraindebitamento in quegli anni non solo l’aver prestato garanzie fideiussorie e contribuito alle spese dell’attività commerciale dell’ ex moglie ma anche il fatto che l’uomo, oltre all’attività di insegnante svolgeva  l’attività di amministratore di condominio. Lo stress derivante da tale attività, al quale si sommavano problemi matrimoniali e familiari, comportavano un aggravamento delle sue condizioni di salute psico-fisica, fino all’esaurimento nervoso e ad un tentativo di autolesione. Nel corso della gestione degli stabili era stato anche costretto ad affrontare in prima persona alcune spese necessarie all’amministrazione degli immobili, ricorrendo anche a prestiti personali e all’aiuto dei genitori.

La madre ha cercato sempre negli anni di sostenere economicamente il figlio. I suoi debiti derivano quindi in buona parte da obbligazioni assunte a garanzia della posizione del figlio.

Lui si è indebitato per circa € 350.000 e lei per circa € 150.000.

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Il patrimonio che verrà liquidato consisterà per tutta la durata della procedura di 4 anni:

Per lui

  • in una provvista mensile di € 360,00. Il quinto dello stipendio, ottenuto il provvedimento, rientra nella disponibilità del debitore e può essere distribuito a tutti i creditori.

Per lei

  • in una provvista mensile di € 550,00. La cessione del quinto della pensione, ottenuto il provvedimento, rientra nella disponibilità del debitore e può essere distribuito a tutti i creditori.

Complessivamente la procedura renderà disponibile la somma di più di € 43.000,00 e alla fine del quadriennio i clienti, se rispetteranno quanto stabilito, potranno beneficiare dell’esdebitazione, liberandosi definitivamente da tutti i debiti.

Da rilevare, nel provvedimento ottenuto, come il Giudice ritenga le cessioni del quinto non opponibili alla procedura.

Queste le motivazioni:

“considerato che la cessione del credito è un contratto di natura consensuale e a causa variabile con scopo di cessione in garanzia al fine dell’ adempimento e che,trattandosi di crediti futuri, il trasferimento del credito non avviene al momento del consenso ma al momento della venuta ad esistenza del credito (cfr. Cass. n. 551/2012; Trib. Torino RG 340/2019), la cessione del quinto non può ritenersi perfezionata con riguardo agli stipendi non ancora maturati; in conseguenza, il piano di liquidazione del patrimonio dovrà ritenersi obbligatorio anche per il creditore cessionario che verrà soddisfatto secondo le previsioni del piano stesso, senza poter invocare l’ opponibilità alla procedura concorsuale della cessione del quinto dello stipendio stipulata in data anteriore”.

Ancora il Giudice si pronuncia in merito alle procedure esecutive presso terzi instaurate dai creditori stabilendo la loro improcedibilità essendo i relativi crediti ancora da soddisfare ricompresi nel  piano.

Un decreto da leggere, lo trovate in allegato!


Clicca qui per leggere il provvedimento