Studio Legale Pagano & Partners

Il Tribunale di Ravenna apre la procedura liquidatoria. A beneficiarne un piccolo imprenditore

Mette a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio mobiliare e immobiliare oltre che una minima provvista mensile e un contributo esterno

Il cliente dello studio Pagano & Partners, seguito dagli Avv.ti Monica Pagano e Matteo Marini, nel gennaio del 1996, costituiva una ditta individuale che si occupava di montaggio, modifiche e riparazioni di infissi e strutture in alluminio, ferro, legno e materiali. Tale attività  cessava nel 2013 e veniva cancellata del Registro Imprese della Camera di Commercio nel 2014.

Dal 2008 al 2009, infatti, l’impresa subiva la crisi del settore edilizio con una conseguente riduzione del fatturato; a ciò si aggiungevano anche gli insoluti di due società (una fallita) per lavori svolti dalla ditta del cliente. Quest’ultimo tuttavia non proponeva formali azioni giudiziali in quanto privo dei mezzi finanziari necessari per sostenere le relative spese legali.

Il venir meno della liquidità necessaria, per assolvere alle proprie obbligazioni, costringeva il cliente a rivolgersi agli istituti bancari per reperire i fondi utili per proseguire con la propria attività di impresa.

In particolare nel 2009 sottoscriveva un contratto di mutuo fondiario ipotecario ventennale per l’importo di € 80.000,00.

Parte della somma mutuata veniva impiegata per la chiusura di un precedente prestito, contratto per l’acquisto della propria abitazione nel 2001 e il restante importo veniva utilizzato per far fronte a spese inerenti l’attività artigianale.

Nel 2011 per  apportare maggior liquidità alla propria ditta individuale stipulava un altro contratto di mutuo ipotecario decennale per l’importo di € 30.000,00.

Nello stesso anno riceveva la notifica di una cartella da parte dell’Agenzia delle Entrate, per l’anno d’imposta 2007, dell’importo di circa € 15.000,00, per Iva non versata e anche di altre diverse cartelle da parte di Equitalia relative ai periodi d’imposta per gli anni dal 2010 al 2014 per Iva, Irpef, Addizionali, Irap, tasse automobilistiche, contravvenzioni e diritti camerali, oltre ad un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 emesso dell’Agenzia delle Entrate per la somma di € 23.213,55.

Nel 2018, a seguito di una rimodulazione del piano di ammortamento del finanziamento stipulato nel 2009 e nonostante la riduzione della rata, non provvedeva più al pagamento delle rate mensili dei mutui contratti.

Al 2019 i debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossioni ammontano a circa € 80.000,00.

 

Il cliente si è quindi rivolto allo Studio Pagano & Partners che dopo l’analisi della posizione ha valutato di procedere con la liquidazione del patrimonio (una delle procedure previste dalla Legge 3/2012).

Cosa è una liquidazione?

È possibile accedere a questa procedura prevista dalla Legge 3 del 2012 anche senza essere in possesso di beni mobili/immobili (in questo caso si metterà a disposizione dei creditori ad esempio una provvista mensile derivante dallo stipendio) o avendo solo un reddito esiguo.

Vi si può accedere chiaramente anche nel caso in cui vi siano beni del debitore da liquidare (che siano ad esempio immobili o mobili registrati come le auto).

Il soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di riuscire a formulare una proposta di rientro per tutti i creditori, prende la decisione di liquidare tutto quello che è il suo patrimonio.

Il debitore quindi cede il proprio patrimonio, destinandolo al pagamento dei suoi debiti. Il vantaggio concreto consiste nel fatto che il patrimonio disponibile è inferiore a tutto il monte debitorio e spesso non è di facile liquidazione e vendita.

Grazie a questa procedura vengono innanzitutto individuati i suoi beni, compreso lo stipendio. Si escludono dalla liquidazione i beni non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento nonché gli stipendi, nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il Gestore della Crisi, nominato da un Organismo di Composizione della Crisi, redigerà –d’accordo con l’eventuale professionista designato e con il debitore- una relazione particolareggiata di attestazione che depositerà in Tribunale contenente, tra l’altro, una stima di questi beni, sia mobili che immobili.

Il giudice verificata la correttezza e la fattibilità della procedura emetterà il decreto di apertura della procedura liquidatoria.

L’obiettivo sarà quello di liquidare i beni riuscendo a sanare, almeno in parte, i debiti contratti dal soggetto sovraindebitato.

Tutto il ricavato, infatti, verrà successivamente destinato al pagamento, totale o parziale, dei debiti.

La procedura avrà la durata minima di 4 anni.

Tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio verranno sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non potranno esserne iniziate di nuove.

Al termine della procedura il debitore, che avrà in qualche modo “sanato” la situazione derivante da impegni economici (obbligazioni) non rispettati nei confronti di tutti creditori, che si sarà comportato con diligenza, che avrà cooperato con gli organi della procedura, che non avrà omesso altri proventi e non avrà contratto nuovo debito, potrà aspirare ai benefici dell’esdebitazione e liberarsi definitivamente da tutti i debiti avendo nuovamente accesso al credito. L’esdebitazione non è automatica e andrà richiesta al giudice mediante ricorso.

Il fine ultimo delle procedure di sovraindebitamento è infatti l’esdebitazione, la totale liberazione dai debiti con lo stralcio definitivo del residuo (ciò che non si è “ripianato” con la procedura) e la possibilità di avere nuovamente accesso al credito.

 

Il cliente nel 2014 veniva assunto da una ditta e da una società con la qualifica di bracciante agricolo, con contratto a tempo determinato, con una retribuzione netta media mensile per entrambi i lavori a circa € 1.200,00.

Negli anni successivi i due contratti di lavoro a tempo determinato venivano rinnovati con il medesimo inquadramento ed attualmente sono vigenti.

A fronte di un monte debitorio totale di più di € 160.000,00 nella procedura vengono messi a disposizione dei creditori:

  • il ricavato della vendita di 2 immobili, di uno il cliente ha la proprietà di 1/8
  • e di terreni agricoli

Il valore totale di tutti i beni immobili è di € 70.000,00.

Inoltre il ricavato della vendita di un motociclo.

Viene anche messo a disposizione dei creditori un contributo esterno di € 5.000,00 proveniente da una terza persona e, dal debitore, una provvista liquida mensile da € 100,00 per un periodo minimo di 6 anni per 72 mensilità (tot. € 7.200,00).

Un ottimo risultato per il debitore!


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