Studio Legale Pagano & Partners

Il Tribunale di Piacenza omologa la proposta di accordo di composizione della crisi della crisi da sovraindebitamento

Un’intera famiglia beneficia dell’accordo con i creditori, una delle procedure ex legge 3/12

La famiglia che si è rivolta allo Studio Pagano & Partners è composta da una coppia di coniugi e un figlio.

Il padre, oggi pensionato, si occupava, sin dagli anni ’80, di allevamento di bovini e produzione di latte, inizialmente avendo una ditta individuale e successivamente dal 2008 costituendo una società agricola di cui era amministratore insieme al figlio.

I pagamenti mai pervenuti per oltre un anno e mezzo da parte di una cooperativa e la multa relativa alle quote latte determinavano l’inizio della crisi da sovraindebitamento, portando la famiglia a sottoscrivere finanziamenti – nonché prestare garanzie personali e reali – per reperire liquidità.

La società agricola chiudeva e il figlio, nel 2016, costituiva un’altra società, una s.n.c. ad oggi senza debiti né attuali né pregressi.

I debiti contratti complessivamente da tutti i componenti della famiglia, singolarmente o cointestati, si aggirano attorno ai 545.000,00 euro.

Debiti che per loro sarebbe impossibile onorare totalmente.

Per tale motivo, hanno deciso di fare ricorso alla procedura di sovraindebitamento chiedendo che venga disposto, nello specifico, l’accordo con i creditori, secondo un piano verificato e attestato dal gestore della crisi.

 

Alcuni cenni sull’accordo con i creditori

 

L’accordo con i creditori, disciplinato dalla legge 3/2012,  richiede il voto favorevole del 60% dei creditori.

 

Qualora vi sia l’intesa, il giudice non può rigettare l’istanza presentata dal debitore.

Con il deposito del ricorso, si sospendono automaticamente le azioni esecutive in corso e future, con lo scopo di preservare dalle eventuali azioni dei creditori, le fonti utilizzate per formulare la proposta presentata.

 

Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 11, comma 2 della legge 3, allegando il testo dell’accordo stesso.

 

Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni.

 

Decorso tale ultimo termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

 

Verificato il raggiungimento dell’accordo, verificata l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l’accordo.

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Nel caso in esame i debitori hanno proposto ai creditori un accordo che prevede:

  1. la vendita dell’intero patrimonio immobiliare ad un terzo per un prezzo di € 175.000,00;
  2. la soddisfazione per intero dei crediti in prededuzione (compenso Gestore e Avvocati in procura);
  3. la soddisfazione per intero del credito ipotecario di € 45.478,98, vantato da un istituto di credito;
  4. la soddisfazione nella percentuale del 64% del credito ipotecario di € 86.183,34, vantato da un istituto di credito;
  5. la soddisfazione dei creditori privilegiati nella misura dell’ 8%;
  6. la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura dell’ 8%;
  7. i crediti erariali e previdenziali saranno soddisfatti – come da rottamazione-ter – per € 27.931,56, di cui € 11.309,68 attraverso i proventi della vendita dei propri immobili al terzo. La residua somma di € 16.621,88 sarà pagata – tra gli anni 2020 e 2023 – mediante i redditi annui;
  8. il pagamento dei creditori nei 60 giorni successivi all’omologa dell’Accordo.

 

Nel caso specifico nessun creditore ha espresso voto contrario, si può definire un ottimo risultato!


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