Studio Legale Pagano & Partners

Accolta l’istanza di revoca ex art. 177 cpc – causa rimessa in istruttoria.

Nell’interesse della cliente, l’avvocato Monica Pagano, titolare dello Studio Legale Pagano & Partners, chiede al giudice, mediante apposito atto di citazione, l’accertamento e la pattuizione di interessi usurari sui rapporti di c/c intrattenuti con la Banca convenuta.

La domanda presentata dall’attrice, si fonda sulle risultanze peritali che, la stessa, ha commissionato al fine di verificare la regolarità dei rapporti bancari. Da tali risultanze, emerge chiaramente che l’Istituto di Credito ha, nel caso di specie, disatteso l’intera normativa in materia di contratti bancari.

Da qui, nasce la richiesta, da parte dell’attrice, di chiedere l’intervento dell’organo giudicante, al fine di addivenire ad una sentenza di accertamento.

Con apposita udienza, tenutasi in data 17.12.2015, il giudice, al termine della discussione tra le parti, ritiene la causa matura per la decisione e dispone quanto segue: “…involgendo la risoluzione di questioni in diritto e dovendosi peraltro ritenere irrilevanti le prove ed istanze di parte attrice, fissa per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c l’udienza del 16.03.2017…”.

In seguito a tale decisione, l’avvocato difensore, ritenendo che l’organo giudicante non abbia totalmente preso in considerazione le ragioni dell’attrice, decide di presentare apposita istanza di revoca e richiede, altresì, l’intervento di Consulenza Tecnica d’Ufficio, al fine di confermare o smentire la presenza delle difformità bancarie nei rapporti oggetto della controversia.

Secondo l’Avvocato Pagano, innanzitutto, il giudice non può non prendere in considerazione l’assenza di sottoscrizione da parte dell’Istituto di Credito nel rapporto di c/c oggetto in esame.

La legge, in tal senso, è chiara“Nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo” (art. 117.1 TUB); da ciò ne consegue che, qualora il contratto sia privo della sottoscrizione di uno dei contraenti, non può ritenersi soddisfatto l’obbligo della forma scritta.

A rafforzare tale principio, è la condivisione, dello stesso, da parte della Suprema Corte di Cassazione: in proposito, va sottolineata la recente sentenza del 24.03.2016 n.5919 che tratta, appunto, l’argomento dei documenti “monofirma”.

Le conseguenze di tale omissione sono chiare: il cliente bancario potrà agire per far dichiarare la nullità degli interessi ultralegali, delle commissioni e delle spese addebitatigli in costanza di rapporto, con effetti restitutori in proprio favore (art. 1284 c.c. e art. 117 TUB).

Inoltre, emerge che la convenuta ha agito in totale contrasto della legge, applicando, nel caso di specie, tassi, commissioni e spese senza una specifica pattuizione scritta.

Tale violazione, ai sensi dell’art. 117 TUB, determina la restituzione, in favore dell’attrice, delle somme percepite dalla banca senza una specifica pattuizione, procedendo, altresì, al ricalcolo dei tassi applicati secondo il tasso BOT.

Successivamente, il difensore, sottolinea l’applicazione illegittima, da parte dell’istituto bancario, della capitalizzazione trimestrale.

A tal proposito, occorre sottolineare che il contratto oggetto della controversia, all’art. 4, prevedeva tale capitalizzazione: però, suddetto articolo, non risulta specificatamente approvato – per iscritto – dall’attrice. Perciò, l’applicazione di tale clausola, risulta del tutto illegittima e in totale violazione della legge.

Alla luce di quanto appena esposto, siccome si discute di gravi e rilevanti violazioni da parte della Banca, la CTU rappresenta uno strumento necessario, non solo per poter quantificare l’ammontare degli addebiti illegittimi, ma altresì per fornire la dovuta chiarezza sui rapporti intercorso tra banca e cliente.

A tal fine, occorre indicare il contenuto della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5091 del 2016, con la quale viene espresso il seguente principio: ha natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega, non la consulenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza.

Il Consulente, risulta perciò indispensabile per accertare ed, eventualmente, confermare tutte le irregolarità riscontrate nel conto corrente oggetto di esame.

Nello specifico, si richiede al CTU di:

  1. verificare la corretta pattuizione dei tassi ultra-legali nel contratto originario ove esistente;
  2. verificare se in corso di rapporto la banca abbia rispettato l’art. 118 TUB circa l’obbligo di comunicazione delle variazioni contrattuali in via unilaterale;
  3. verificare la corretta pattuizione di commissioni, spese, oneri e valute nei contratti in atti;
  4. ritenere illegittima la capitalizzazione degli interessi;
  5. tenere conto dell’applicazione di usura oggettiva e soggettiva in tutto il rapporto contrattuale e valutare se le spese addebitate alla correntista siano legittime e la loro incidenza ai fini del calcolo del TAEG.

In seguito a tali richieste, in data 10.02.2017, il giudice accoglie l’istanza di revoca ex art. 177 CPC e dispone la comparizione delle parti per rimettere la causa in istruttoria.

Dott.ssa Irene Giorgi                                                              Avv. Monica Pagano


Clicca qui per leggere il provvedimento